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10/07/1991 1.
….. viene
costituita una Associazione denominata “Amici degli animali Gustavo Allara”2.
L’Associazione ha sede in Collegno 3.
L’Associazione che non ha scopo di lucro si propone le seguenti
finalità: §
ampliare l’informazione e l’impegno per l’affermazione di una
nuova etica di rispetto dei diritti degli animali, con i quali noi, altri
animali, umani, condividiamo l’esistenza su questo pianeta; §
contribuire a produrre cambiamenti culturali e trasformazioni sociali
tendenti a ridurre il più possibile le sofferenze tra tutti gli esseri
viventi e sviluppare il massimo di solidarietà e di rispetto verso ogni
forma di vita e verso l’ambiente naturale che ci ospita, superando le
posizioni di chi ritiene che le sofferenze degli animali vengano ben dopo i
problemi che affliggono gli umani e di chi, all’opposto, soffre per gli
animali ma è poco turbato dalle ingiustizie e dalle condizioni indicibili
di gran parte dell’umanità. 4.
L’Associazione ha durata illimitata 5.
L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti e
dal notaio che di seguito si allega. 6.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da un numero di membri variabile di almeno 10 membri, secondo le
determinazioni dell’assemblea nell’atto delle nomine scelti sempre con
priorità per i soci fondatori, che durano in carica un anno. Il
Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e nomina nel suo seno in Presidente, un Vice Presidente, un
Segretario e un Tesoriere. Al
Presidente spetta la firma e la legale rappresentanza dell’associazione e
in sua vece in caso di impedimento da uno degli altri tre organi. 7.
L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno STATUTO
TITOLO
I° - Ordinamento interno e
compiti ART.
1) Costituzione, sede e durata L’Associazione
“AMICI DEGLI ANIMALI GUSTAVO ALLARA” di Collegno opera senza scopo di
lucro ed ha sede in Collegno. La
sua durata è a tempo indeterminato sino a che non ne verrà deliberato lo
scioglimento. ART.
2) Ambito di attività L’Associazione
“AMICI DEGLI ANIMALI GUSTAVO ALLARA” di Collegno svolge la sua attività
nell’ambito della città di Collegno e dintorni. ART.
3) Adesioni L’Associazione
potrà aderire ad Associazioni o coordinamenti regionali, nazionali ed
internazionali. ART.
4) Scopi e finalità L’Associazione
“AMICI DEGLI ANIMALI GUSTAVO ALLARA” di Collegno pur non ritenendosi
l’unica espressione delle sensibilità e istanze animaliste esistenti in
città si propone di : §
ampliare l’informazione e l’impegno per l’affermazione di una
nuova etica di rispetto dei diritti degli animali, con i quali noi, altri
animali, umani, condividiamo l’esistenza su questo pianeta; §
contribuire a produrre cambiamenti culturali e trasformazioni sociali
tendenti a ridurre il più possibile le sofferenze tra tutti gli esseri
viventi e sviluppare il massimo di solidarietà e di rispetto verso ogni
forma di vita e verso l’ambiente naturale che ci ospita, superando le
posizioni di chi ritiene che le sofferenze degli animali vengano ben dopo i
problemi che affliggono gli umani e di chi, all’opposto, soffre per gli
animali ma è poco turbato dalle ingiustizie e dalle condizioni indicibili
di gran parte dell’umanità. Gli
obiettivi che concretamente intende raggiungere con l’informazione,
pubblicazioni, manifestazioni, iniziative e azioni sempre pubbliche e
improntate ai principi del civile confronto, della democrazia e della non
violenza sono: a.
conoscenza della legislazione vigente e delle proposte ed iniziative
di cambiamento per un sempre maggiore rispetto dei diritti degli animali, un
loro sempre minore sfruttamento ed un superamento dello specismo
(discriminazione tra specie viventi); b.
collaborazione con le autorità pubbliche per una più profonda
sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell’abbandono degli animali
ed una diffusa realizzazione dell’anagrafe canina.Riduzione del problema
del randagismo (prevalentemente canino) con la realizzazione e la
collaborazione alla gestione di un Centro di Accoglienza o Rifugio sanitario
per animali randagi, abbandonati, smarriti o di persone in temporanea
difficoltà che oltre alla custodia, cura e mantenimento sia punto di
riferimento per tutte le iniziative di affidamento o adozione (uniche
soluzioni che possono consentire di superare nei fatti oltreché, speriamo
nelle norme, la triste pratica delle soppressioni); c.
riduzione del randagismo felino con la sterilizzazione dei soggetti
femminili delle colonie con la collaborazione dei volontari e, sia operativa
che economica, degli Enti Pubblici; d.
assicurazione all’animale del diritto e della possibilità concreta
di vivere negli spazi urbani con l’adozione di tutte le iniziative e
regolamenti necessari a garantirne una esistenza priva di sofferenze e
armonizzando la migliore loro convivenza nella società degli umani; e.
organizzazione delle difese legali nei confronti dei diritti degli
animali e delle persone che di questi si occupano o che ne sono
proprietarie, contro abusi, maltrattamenti ed eventuali persecuzioni; f.
coscientizzazione del livello di sofferenza, a volte terribile, che
è insito in attività di sfruttamento degli animali quali: o
vivisezione e
sperimentazione; o
caccia e pesca; o
allevamento intensivo
a fini alimentari o per abbigliamento (pellicce soprattutto); o
cattura e
soppressione per pelli, pellicce, avorio, ecc..; o
utilizzazione in
spettacoli e circhi; o
segregazioni in
giardini zoologici e laboratori; o
commercio di piccoli
e grandi animali, nostrani ed esotici, al fine di ridurre la sofferenza con
severe norme, controlli ed in prospettiva ottenere l’eliminazione ad
iniziare delle attività più futili, inutili e cruente; g.
instaurazione di rapporti di conoscenza e collaborazione con altre
associazioni animaliste o ambientaliste locali e/o nazionali ed
internazionali. TITOLO
II° - Organi e regole dell’ Associazione “AMICI DEGLI ANIMALI GUSTAVO
ALLARA” ART.
5) Patrimonio ed entrate Il
patrimonio è costituito a.
dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione; b.
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio; c.
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le
entrate dell’Associazione sono costituite: a.
dalle quote annuali di associazione; b.
dall’utile derivante da manifestazioni; c.
da contributi di cittadini associati e non associati; d.
da contributi derivanti da Enti Pubblici o Associazioni private. ART.
6) Esercizio sociale L’esercizio
finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. ART.
7) Organi Sono
organi dell’Associazione “AMICI DEGLI ANIMALI GUSTAVO ALLARA” di
Collegno: a.
l’Assemblea dei soci effettivi; b.
il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 10 membri, il quale
eleggerà nel suo seno §
il Presidente §
il Vice Presidente §
il Segretario Amministrativo §
il Tesoriere ART.
8) Assemblee All’assemblea
dei soci sono riservate le deliberazioni relative alla: §
Nomina ed eventuale revoca del Consiglio Direttivo; §
Modifica del presente statuto; §
Approvazione, previa presentazione e discussione del Bilancio
Consuntivo e Bilancio Preventivo §
Indirizzi, Direttive generali e Piano di Lavoro dell’Associazione; §
Adesione ad Associazioni e Coordinamenti Regionali, Nazionali ed
Internazionali §
Quant’altro a lei demandato per legge. L’Assemblea
Generale è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile per
l’approvazione del bilancio annuale. L’Assemblea
delibera in prima convocazione con il voto del 75% (settantacinque) degli
iscritti. In seconda convocazione con la maggioranza dei presenti sia di
persona che per deleghe. La
convocazione dell’Assemblea, nella sua articolazione, è fatta dal
Presidente che invia, anzitutto, la relazione scritta (bilancio, ecc.),
fissa almeno quindici giorni in anticipo la data ed il luogo
dell’Assemblea. [Modificato:
Non sono ammesse più di cinque deleghe per persona presente.] Ogni
associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con
delega scritta. Ogni
socio non può ricevere più di due deleghe. Le
Assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente oppure, se
non fossero presenti queste due persone, da altra persona designata dal
Consiglio Direttivo. Di
ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario amministrativo, un
verbale che comprende tutta la discussione assembleare ed anche tutto
l’apporto scritto dei non presenti. Ha
diritto di voto esclusivamente il socio in regola con le quote sociali ART.
9) Consiglio Direttivo Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 10 membri scelti fra i soci
ed eletti dai soci per un anno. Sono
rieleggibili a tutti i sensi di legge. Esso
elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
Amministrativo ed il Tesoriere. La
convocazione del Consiglio Direttivo è fatta, ogni volta che sia ritenuto
opportuno, dal Presidente o ogni volta che ne sia fatta richiesta allo
stesso da almeno tre membri, o da cinque associati, con comunicazione
spedita otto giorni prima del giorno fissato per la riunione, oppure, in
casi urgenti, con preavviso telefonico almeno quarantotto ore prima dello
stesso giorno fissato per la riunione. Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza degli intervenuti; in
caso di parità di voti è prevalente quello del Presidente. Il
Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni che gli vengono
sottoposte dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario
Amministrativo, il socio delegato e dai soci. I
membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non
intervengono alle riunioni senza fondati motivi decadono automaticamente
dalla carica. [Modificato: Il Consiglio Direttivo può cooptare un socio in sostituzione del consigliere mancante per dimissioni o per altro impedimento. ] Il
Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione del componente
dimessosi o decaduto per altre cause nominando il primo fra i non eletti,
che rimane in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio Direttivo. Può
altresì cooptare i coordinatori dei gruppi di Lavoro che via via si
costituiranno su temi specifici. Se
viene a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica l’intero
Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si dovrà provvedere, a norma
di statuto, alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo convocando
un’apposita assemblea di soci. Il
Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o del
Segretario o del Tesoriere rappresenta l’Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, provvede alla convocazione delle assemblee e del Consiglio
Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Il
Vice Presidente coadiuva il Presidente nel pieno rispetto dello Statuto e lo
sostituisce in caso di suo impedimento. Il
Segretario amministrativo, che sarà contitolare, con altri due membri del
Consiglio Direttivo del conto dell’Associazione avrà il compito di
provvedere: §
Al ritiro e versamento sul conto di tutte le entrate §
Al pagamento di tutte le spese ordinarie e di ogni altra spesa
autorizzata dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza e in via
eccezionale, dal Presidente o dal Vice Presidente §
Di aggiornare costantemente la situazione delle entrate e delle
uscite che andrà presentata regolarmente al Presidente, al Vice Presidente
e al Consiglio Direttivo. §
Alla redazione del bilancio e della situazione patrimoniale da
presentare al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea dei soci. TITOLO
III° - DEGLI ASSOCIATI ART.
10) Iscrizioni Chiunque
si senta di condividere le norme ed i principi dello Statuto del gruppo
“AMICI DEGLI ANIMALI GUSTAVO ALLARA” di Collegno può chiedere
l’iscrizione al Consiglio Direttivo il quale, comunque, ha il potere di
non accettarla riferendo poi alla prima Assemblea successiva i motivi che
dovranno essere discussi ed approvati. L’iscrizione
comporta anche l’obbligo di pagare la quota associativa che verrà
annualmente stabilita dall’Assemblea. La
qualità di associato è comprovata da apposita tessera personale. Coloro
i quali, pur condividendo lo spirito, l’attività e le iniziative
dell’Associazione, non presentano domanda di iscrizione sono considerati
sottoscrittori e simpatizzanti ma non solo, i soci sono obbligati: a.
Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b.
A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell’associazione; c.
A versare la quota associativa; i
soci hanno diritto: a.
A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; b.
A partecipare all’assemblea con diritto di voto; c.
Ad accedere alle cariche amministrative. Gli
associati, su iniziativa loro e del Consiglio Direttivo, possono
organizzarsi in Gruppi di lavoro per affrontare, sviluppare ed organizzare
iniziative su problemi o tematiche specifiche avvalendosi anche di
collaborazioni esterne. Il
Gruppo di lavoro dovrà mantenersi in contatto con il Consiglio Direttivo
con riunioni congiunte o esprimendo un coordinatore che potrà essere
cooptato nel Consiglio Direttivo per il periodo di attività del Gruppo
stesso. ART.
11) Perdita della qualità di
associato Il
mancato pagamento all’atto dell’iscrizione o, in caso di rinnovo, entro
il mese di Gennaio di ogni anno della quota associativa, fa perdere
automaticamente la qualità di associato. L’associato
può essere escluso dalla associazione con deliberazione del Consiglio
Direttivo per motivi che contrastino in modo inequivocabile con gli scopi
dell’associazione o che comunque possano pregiudicarne il funzionamento
e/o il buon nome. Esclusione
che dovrà essere discussa ed approvata nella prima successiva assemblea. Non
può iscriversi al Gruppo chi abbia precedenti penali relativi a
maltrattamenti di animali. TITOLO
IV° - VARIE ART.
12) Gratuità degli incarichi [Modificato:
Tutte le cariche sono gratuite. Le attività di cui all’Art. 4 sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite, fornite dai propri aderenti. Agli
stessi possono essere rimborsate dall’Associazione solo le spese vive
effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione
ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati
all’Assemblea che li ratifica. ART.
13) Scioglimento dell’associazione In
caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio verrà devoluto ad
altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. ART.14)
Modifica dello statuto L’assemblea
delibera sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto e sulla
modifica della durata dell’associazione con la presenza di almeno la metà
degli associati a maggioranza di voti.
Sono in tanti che si meravigliano quando varcano il cancello del "Nuovo Cascinotto".
Approfondiamo l'argomento raccontando cosa è questa attività di volontariato. |